Documento di Valutazione dei Rischi - D.V.R.

Documento di Valutazione dei Rischi - D.V.R.

D.V.R.

- Documento di Valutazione dei Rischi per aziende.

 

L’approvazione del D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro e delle successive modifiche e integrazioni, come ad esempio il D. Lgs. 106/2009, ha imposto l’obbligo da parte del Datore di Lavoro della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o D.V.R.

Che cos’è il D.V.R.?

Il D.V.R. è un documento contenente l’individuazione e la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza che caratterizzano il luogo di lavoro e le mansioni svolte nonché le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi.

Che cosa si intende per valutazione dei rischi?

Per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Chi deve effettuare la valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro. Qualora necessario, tale valutazione può essere effettuata anche tramite il supporto di consulenti esterni e/o a studi di settore. La valutazione dei rischi deve essere effettuata da tutte le aziende che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore (rientrano nella definizione di lavoratore anche i soci lavoratori, i tirocinanti, gli stagisti, gli allievi degli istituti scolastici che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, postazioni di videoterminale, etc. nonché i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile).

La valutazione dei rischi richiede la partecipazione di ulteriori figure?

Sì, la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del D.V.R. devono essere effettuate in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S).

Sono previste sanzioni in caso di mancata elaborazione del D.V.R.?

Sì, il Datore di Lavoro è sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di omessa redazione del D.V.R. In caso di incompleta redazione il Datore di Lavoro è sanzionato con un’ammenda da 1.000 a 4.000 euro.

Quali tempistiche devono essere rispettate nella valutazione dei rischi e nella redazione del D.V.R.?

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

La valutazione dei rischi ed il D.V.R. devono essere aggiornati?

Sì, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata con continuità ed in modo particolare in occasione o a seguito di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Conseguentemente il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni.

E’ possibile effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate?

Sì. Ad esclusione di aziende a rischio significativo (ad esempio aziende che espongono i propri lavoratori a rischi specifici, chimici, biologici, cancerogeni, etc.), i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Tuttavia, considerati i costi e i tempi, si consiglia l’elaborazione e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Korecon Italia, dalla pluriennale esperienza e qualifiche ottenute, è in grado di fornire un prezioso supporto al Datore di Lavoro nel raggiungimento della piena conformità agli adempimenti legislativi.

L’impegno di Korecon Italia si concretizza attraverso:

  • l’effettuazione di uno o più sopralluoghi presso l’Azienda contestualmente ad una raccolta dati preliminare, anche attraverso l’impiego di un’apposita check list per la verifica della conformità legislativa;
  • il supporto al Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi, nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione più appropriate in base alla tipologia di rischi rilevati e nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • l’individuazione delle esigenze formative delle figure aziendali, anche attraverso la redazione di un programma formativo.
    Su richiesta, è possibile effettuare gratuitamente una valutazione preliminare della conformità legislativa attraverso l’impiego delle nostre check-list di riscontro.

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